Cos’è il Decreto Legge 175/2025 e perché è rilevante per le imprese
Il Decreto-Legge 175/2025, pubblicato il 21 novembre 2025 nella Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo provvedimento apporta modifiche significative al quadro normativo già ridefinito dal Decreto Legislativo 190/2024, con l’obiettivo di facilitare e accelerare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, fotovoltaici inclusi, e rendere più agevole l’accesso agli strumenti del piano Transizione 5.0.
Il collegamento con il D.Lgs. 190/2024 e il Testo Unico Rinnovabili
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024, il legislatore aveva già ridefinito la disciplina autorizzativa degli impianti rinnovabili, introducendo tre regimi amministrativi distinti in funzione di potenza, tipologia e contesto territoriale dell’impianto:
- Attività libera
- Procedura abilitativa semplificata (PAS)
- Autorizzazione unica (AU)
Il decreto prevedeva inoltre una mappatura nazionale delle aree idonee da parte del GSE.
Decreto-Legge 175/2025 e nuove regole su aree idonee e agrivoltaico
Il Decreto-Legge 175/2025 interviene in modo strutturale sulla normativa delle aree idonee.
Le disposizioni precedentemente contenute nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 vengono ora trasferite nel nuovo art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, che diventa il riferimento unico all’interno del Testo Unico Rinnovabili.
In pratica, la classificazione delle aree idonee, prima disciplinata dal D.Lgs. 199/2021, viene ora regolata direttamente all’interno del D.Lgs. 190/2024.
Questo cambiamento semplifica e rende più coerente la normativa sulle fonti rinnovabili, concentrando in un unico testo l’intera disciplina delle “aree idonee”.
Le nuove categorie di aree idonee agli impianti rinnovabili
Il nuovo articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 definisce le aree considerate idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma. Tra le principali categorie ci sono:
- Siti con impianti esistenti soggetti a interventi di potenziamento, rifacimento o repowering che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, ad eccezione di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate;
- Le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- Cave, miniere e discariche dismesse, in condizioni di degrado ambientale o non più sfruttabili;
- Aree infrastrutturali come quelle ferroviarie, autostradali, aeroportuali o del demanio militare;
- Beni immobili dello Stato non inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione;
- Aree industriali e di servizio, inclusi stabilimenti produttivi, parcheggi coperti, poli logistici, invasi idrici e porzioni ricadenti nel perimetro del servizio idrico integrato.
Per gli impianti fotovoltaici in aggiunta alle aree sopra citate sono considerati aree idonee anche:
- Aree interne a stabilimenti e impianti industriali non agricoli, inclusi quelli con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le aree agricole entro 350 metri;
- Aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri;
- Edifici e relative superfici esterne pertinenziali;
- Aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o centri di elaborazione dati;
- Aree destinate a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- Invasi idrici, laghi di cave e miniere dismesse o degradate;
- Impianti e relative aree di pertinenza del servizio idrico integrato.
Fotovoltaico a terra in aree agricole: limiti ed eccezioni
Il fotovoltaico a terra in aree agricole rimane soggetto a vincoli stringenti, con limitazioni significative all’occupazione del suolo. Le principali eccezioni riguardano:
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
- Progetti finanziati dal PNRR
- Impianti agrivoltaici, che consentono compatibilità con le attività agricole e pastorali
Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee
Il nuovo articolo 11-quater introduce procedure amministrative semplificate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee.
Per gli interventi ricompresi negli allegati A e B, l’installazione in aree idonee non richiede l’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica. Quest’ultima fornisce comunque un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso secondo gli articoli 7 (attività libera) e 8 (PAS).
Per gli interventi di cui all’allegato C che ricadono in aree idonee, l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio e non vincolante anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale.
Definizione di impianti agrivoltaici
Infine, con il D.L. 175/2025, all’art. 4 del D.Lgs. 190/2024 viene aggiunta la definizione di impianto agrivoltaico. Un impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Per maggiori informazioni sull’applicazione del Decreto-Legge 175/2025, contattaci.












21 Mag 2026, 21:07
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