Il DL 175/2025 (Transizione 5.0) è stato convertito definitivamente in Legge e introduce un quadro normativo aggiornato per il Piano Transizione 5.0 e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con importanti novità su controlli GSE, aree idonee, Solar Belt, impianti industriali e agrivoltaico, ora disciplinati all’interno del Testo Unico FER.
La Legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 21 gennaio 2026.
Cos’è il DL 175/2025 (Transizione 5.0)
Il DL 175/2025, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, disciplina:
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il funzionamento e i controlli del credito d’imposta Transizione 5.0;
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la regolamentazione delle aree idonee per gli impianti FER;
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l’inquadramento normativo degli impianti industriali e dell’agrivoltaico.
Il decreto è stato approvato definitivamente dal Parlamento dopo il voto favorevole della Camera dei Deputati (205 voti favorevoli).
DL 175/2025 Transizione 5.0: controlli GSE
In materia di riduzione dei consumi energetici, la Legge chiarisce in modo esplicito il ruolo del GSE.
Chi effettua i controlli
Il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica:
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dei requisiti tecnici;
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dei presupposti normativi necessari per la fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0.
Cosa accade in caso di esito negativo
Se, nell’ambito dei controlli, emerge la mancanza dei presupposti:
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il GSE annulla la prenotazione del credito d’imposta;
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il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
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l’Agenzia delle Entrate adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere annullato se il GSE accerta l’assenza dei requisiti tecnici o normativi.
Aree idonee e certezza normativa: disciplina transitoria
La Legge introduce una disciplina transitoria che stabilisce che le nuove disposizioni sulle aree idonee non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della Legge, le quali continuano a svolgersi secondo la disciplina previgente.
Per procedure in corso si intendono:
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le procedure abilitative o autorizzatorie, incluse le valutazioni ambientali,
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per le quali risulta conclusa la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto alla data di entrata in vigore del Decreto.
Nelle zone agricole di pregio, le Regioni possono proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro l’autorizzazione dell’impianto.
Solar Belt e impianti industriali: cosa cambia
Eliminazione del requisito AIA
Non è più necessario il possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per qualificare uno stabilimento industriale ai fini dell’installazione fotovoltaica.
Effetto diretto: estensione significativa dei siti produttivi eleggibili per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Perimetro della Solar Belt
È confermata la riduzione della Solar Belt da 500 metri a 350 metri intorno agli stabilimenti industriali. La Solar Belt per gli impianti industriali è fissata in un raggio massimo di 350 metri.
DL 175/2025 Transizione 5.0: aree idonee e agrivoltaico
Prima definizione legale di impianto agrivoltaico
Il DL 175/2025 introduce la prima definizione normativa di impianto agrivoltaico nel sistema italiano (art. 4, comma 1, lett. f-bis).
È definito impianto agrivoltaico: “l’impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”.
Al fine di garantire tale continuità, l’impianto può prevedere:
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moduli collocati in posizione elevata da terra;
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l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione
Altezza dei moduli e perizia asseverata
L’ammissibilità degli impianti agrivoltaici in area agricola è subordinata a:
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moduli adeguatamente elevati da terra;
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assenza di un limite tassativo di altezza;
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perizia asseverata obbligatoria redatta da un professionista abilitato.
La perizia deve attestare che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile.
Regime sanzionatorio e controlli
Agli impianti agrivoltaici si applica il regime sanzionatorio nel caso in cui non venga preservata la continuità delle attività colturali e pastorali.
La verifica è attribuita al Comune, nei cinque anni successivi alla realizzazione dell’impianto.
Superficie agricola utilizzata e aree idonee
Nel calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU) devono essere inclusi anche i suoli occupati da impianti agrivoltaici.
Le Regioni possono inoltre includere nel calcolo del limite massimo anche le aree idonee ex lege (art. 11-bis, comma 1),
qualora ricadano in zone agricole.
Zone agricole di pregio
Nelle zone agricole di pregio, le Regioni possono proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro l’autorizzazione dell’impianto.
Quando entra in vigore il DL 175/2025 Transizione 5.0
La Legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026 ed è entrata in vigore il 21 gennaio 2026.
Per approfondire il quadro delle agevolazioni energetiche, consulta anche la sezione dedicata agli incentivi per le imprese.











