Il decreto ammette, sostanzialmente tutte le aziende “sane”. È però interessante registrare come i benefici di Industria e Fotovoltaico 5.0 riguardino tutti gli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025. Ciò include anche gli investimenti riferiti ai primi mesi di quest’anno.
INDUSTRIA E FOTOVOLTAICO 5.0: chi può accedere?
Possono quindi accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0 “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Che negli anni 2024 e 2025 che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”.
In alternativa alle imprese, anche le società di servizi energetici (ESCo) possono accedere ai benefici. Le ESCo devono essere certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. La condizione è che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia. Questi investimenti devono rientrare nell’ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici.
Restano invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001”.
Attenzione, ovviamente, anche al rispetto delle norme sulla sicurezza e al versamento dei contributi.
Quali investimenti agevolabili?

Poche le novità in merito alle categorie di investimenti agevolabili. Le categorie sono le stesse già previste da Industria 4.0 e definite dagli Allegati A e B della Legge 232 dell’11 dicembre 2016.
Rimane tassativa l’interconnessione “al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.” Questa interconnessione deve consentire che i progetti di innovazione conseguano una riduzione complessiva dei consumi energetici. La riduzione deve essere della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale e non inferiore al 3%. In alternativa, deve riguardare una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati all’investimento, con una percentuale non inferiore al 5%.
Questa rappresenta la principale novità tecnica del nuovo decreto. Come già anticipato, nel caso di una riduzione complessiva a carico dell’impianto, il risparmio energetico dovrà essere almeno del 3%. Nel caso di un intervento su uno specifico processo industriale, invece, la soglia minima è fissata al 5%.
Software e soluzioni per l’efficienza energetica
Le agevolazioni e le specifiche si estendono anche a:
- Software, sistemi, piattaforme, o creazioni per l’intelligenza degli impianti, che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata. In alternativa, queste soluzioni possono introdurre meccanismi di efficienza energetica, tramite la raccolta e l’elaborazione dei dati. Questi dati possono provenire anche dalla sensoristica IoT di campo, come nell’esempio dell’Energy Dashboard.
- Software relativi alla gestione dell’impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)
La nuova normativa apre, quindi, anche ai software di gestione, ma introduce la necessità che siano acquistati unitamente.
Nell’ambito dei beni agevolabili (al comma 5), la nuova norma introduce anche le soluzioni destinate alla produzione di energia. Tuttavia, queste soluzioni erano esplicitamente escluse dal Piano Transizione 4.0. La novità è che ora sono ammesse, ma a fronte di un investimento superiore a 40.000 euro.
In questo contesto sono agevolabili:

Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa sono finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti per l’autoconsumo. Includono anche gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Sono esclusi invece gli investimenti nelle biomasse.
Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1 lettere a) b) c) del decreto legge 9 dicembre 2023 numero 81.
Base di calcolo e coefficienti di riconoscimento del credito d’imposta
La formazione della base di calcolo del credito d’imposta prevede che gli investimenti concorrano a formare la base di calcolo per un importo pari al 130% per la lettera a), al 140% per la lettera b) e al 150% per la lettera c) del loro costo.
- Lettera A: Maggiorazione del 130%
- Lettera B: Maggiorazione del 140% per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
- Lettera C: Maggiorazione del 150% per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio con efficienza di cella almeno pari al 24,0%
Le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono finalizzate alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.
Questa condizione si applica a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, e secondo le modalità ivi stabilite.
Da questo elenco sono però escluse (comma 6), le attività che possono arrecare un danno significativo all’ambiente.
Quali le aliquote?
Abbastanza complesso il quadro delle aliquote previste dal Piano Transizione 5.0 a fronte dei risparmi ottenuti e degli investimenti effettuati. Per semplicità riassumiamo i valori nella seguente tabella:
| Percentuale di riduzione dei consumi energetici | Tipologia di investimento | Importo investimento | Credito d’imposta |
| 3-6% | Struttura produttiva | Sino a 10 milioni | 35% |
| 3-6% | Struttura produttiva | Da 10 milioni a 50 milioni | 5% |
| 5-10% | Processo | Sino a 10 milioni | 35% |
| 5-10% | Processo | Da 10 milioni a 50 milioni | 5% |
| 6-10% | Struttura produttiva | Sino a 10 milioni | 40% |
| 6-10% | Struttura produttiva | Da 10 milioni a 50 milioni | 10% |
| 10-15% | Processo | Sino a 10 milioni | 40% |
| 10-15% | Processo | Da 10 milioni a 50 milioni | 10% |
| >10% | Struttura produttiva | Sino a 10 milioni | 45% |
| >10% | Struttura produttiva | Da 10 milioni a 50 milioni | 15% |
| >15% | Processo | Sino a 10 milioni | 45% |
| >15% | Processo | Da 10 milioni a 50 milioni | 15% |
Come calcolare la riduzione dei consumi?
Il comma 9 specifica come calcolare la riduzione dei consumi, che “riproporzionata su base annuale, è calcolata rispetto ai consumi energetici registrati dall’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale”. Su questo aspetto, specifica il decreto, dovranno però essere redatti una serie di decreti attuativi che definiscano:
- I contenuti e le modalità di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e della documentazione richiesta
- I criteri per determinare il risparmio energetico, anche in relazione al cosiddetto “scenario controfattuale”
- I limiti di spesa ammissibili
- I requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni, oltre alle coperture assicurative di cui dovranno essere dotati
- Gli investimenti non ammissibili
Come accedere al contributo Transizione 5.0?
Per accedere al contributo, a differenza di quanto accade per il Piano Industria 4.0, le imprese devono presentare un’apposita comunicazione ex ante ed ex post al Mimit, sulla scorta di quanto meglio dettagliato al comma 17. Ma l’aspetto più delicato è legato al fatto che (comma 16) “Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente”.
Toccherà quindi al valutatore indicare:
- Ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4
- Ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Le PMI possono però fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute, sino ad un costo massimo di 10.000 €, per l’attività di analisi e certificazione del valutatore indipendente.
Come utilizzare il Credito d’Imposta?
Come per Industria 4.0, il credito maturato può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Il tutto, però, deve essere sfruttato entro il 31 dicembre 2025, mentre il credito rimanente andrà compensato in 5 quote annuali di pari importo. È inoltre interessante rimarcare come il Mimit, per poter effettuare i controlli, trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione.
Questo avviene prima della comunicazione ai soggetti beneficiari e include anche l’importo del credito concesso.
Il credito d’imposta concesso sarà comunque disponibile, per i beneficiari, 10 giorni dopo il provvedimento di concessione.
Come già avviene per il credito d’imposta 4.0, tutti i documenti di acquisto (fatture, leasing e DDT) dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. Questo riferimento è comunemente noto come “dicitura 4.0”.
Scatta, inoltre, l’obbligo della certificazione delle spese effettuate rilasciata dal revisore contabile. Nel caso in cui l’azienda non disponga di tale figura, la certificazione viene rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, “la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti”. I costi di certificazione possono fruire di un credito d’imposta sino ad una spesa massima di 5.000 €.
Cumulabilità
È prevista la cumulabilità del bonus 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). Inoltre, il bonus è cumulabile con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’UE, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.